Art. 173
RegolamentoTitolo III

Art. 173

173 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Gli enti collettivi e i circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcooliche ai propri soci, a termine dell' della legge, possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza. L'autorizzazione è in ogni caso rilasciata a chi abbia la legale rappresentanza degli enti o dei circoli e in tale sua qualità.
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