Art. 164
RegolamentoTitolo III

Art. 164

164 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Per gli effetti di cui all' della legge, è richiesto il consenso dell'ufficiale di P. S. che assiste allo spettacolo per ogni comunicazione che l'impresa o gli attori intendano fare a voce, o con qualsiasi altro mezzo, agli spettatori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-164