Art. 159
RegolamentoTitolo III

Art. 159

159 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dalla autorità o dall'interessato. Nessun compenso è invece dovuto ai membri della Commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma dell', n. 3, del presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-159