Regolamento›Titolo III
Art. 159
159 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dalla autorità o dall'interessato.
Nessun compenso è invece dovuto ai membri della Commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma dell', n. 3, del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-159