Art. 157
RegolamentoTitolo III

Art. 157

157 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
La Commissione permanente di vigilanza: 1° dà parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali di pubblico spettacolo, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti; 2° verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e d'igiene dei locali stessi ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione dagli infortuni; 3° controlla con frequenza se vengono osservate le norme e le cautele imposte; se i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo gli eventuali provvedimenti. Per l'esercizio di questo controllo fuori del capoluogo della provincia, la Commissione delega il podestà del Comune nel quale trovasi il locale da visitare, l'ufficiale sanitario e il comandante dei vigili del fuoco, o, in mancanza, altro tecnico.
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