Regolamento›Titolo III
Art. 151
151 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Il nulla osta per le pellicole destinate alla esportazione è rilasciato dal Ministro per l'interno ed è apposto sull'esemplare bollato della domanda relativa, da presentarsi in doppio esemplare, di cui uno in carta semplice, dagli interessati.
Le pellicole già sottoposte a revisione ed approvate per la rappresentazione nel Regno sono esenti da una nuova revisione agli effetti della esportazione.
Chi esporta deve dichiarare alla dogana le pellicole esportate, allegandovi i rispettivi nulla osta. Nel caso, di cui al precedente comma è sufficiente allegare il nulla osta rilasciato per il Regno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-151