Art. 150
RegolamentoTitolo III

Art. 150

150 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Al possessore della pellicola è fatto obbligo di non modificare il titolo, i sottotitoli e le scritture; di non sostituire i quadri e le scene relative; di non aggiungerne altri e di non alterarne in qualsiasi modo l'ordine senza l'autorizzazione del Ministro per l'interno. Di tale obbligo o, se del caso, della autorizzazione ministeriale deve farsi annotazione nel nulla osta. Quando tali prescrizioni non siano osservate da parte del possessore, o quando la pellicola non corrisponda a quella per la quale è stato rilasciato il nulla osta, la relativa riproduzione al pubblico è considerata come mancante del nulla osta medesimo, salvo l'eventuale applicazione delle sanzioni comminate dalla legge. Qualora nelle infrazioni di cui sopra risulti la responsabilità delle ditte editrici o importatrici per inosservanza delle disposizioni di cui all', il Ministro per l'interno, senza pregiudizio delle pene comminate dalla legge e della eventuale revoca del nulla osta, può sospendere, per un periodo da determinarsi volta per volta, la accettazione delle domande di revisione delle pellicole da parte di tali ditte. Le pellicole, per le quali sia stato revocato come sopra il nulla osta, non possono essere riammesse alla rappresentazione in pubblico, se non in seguito a nuova revisione, previo nuovo integrale pagamento della relativa tassa.
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