Regolamento›Titolo III
Art. 140
140 / 383In vigore dal 15 feb 1929
La tassa per la revisione dei copioni e quella dovuta per ogni metro della lunghezza dichiarata della pellicola da rivedere devono essere versate o direttamente presso l'Ufficio delle concessioni governative di Roma, ovvero, a spese della parte, mediante vaglia postale intestato all'Ufficio medesimo.
Il procuratore del registro rilascia speciale quietanza, che è allegata alla domanda di cui all' e conservata negli atti del Ministero dell'interno.
Qualora si accerti che la lunghezza della pellicola è maggiore di quella dichiarata, la revisione resta sospesa fino a quando l'interessato non dimostri di aver versato il supplemento di tassa presso l'Ufficio anzidetto. Il pagamento della tassa dà diritto ad una sola revisione in prima istanza ed in grado di appello.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-140