Art. 14
RegolamentoTitolo I

Art. 14

14 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Il versamento dell'importo di tasse, di marche e di simili valori, quando non sia eseguito direttamente presso l'ufficio finanziario o uno spaccio autorizzato, ha luogo mediante vaglia postale intestato all'ufficio finanziario competente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-14