Regolamento›Titolo I
Art. 14
14 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Il versamento dell'importo di tasse, di marche e di simili valori, quando non sia eseguito direttamente presso l'ufficio finanziario o uno spaccio autorizzato, ha luogo mediante vaglia postale intestato all'ufficio finanziario competente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-14