Regolamento›Titolo III
Art. 128
128 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Agli effetti dell' della legge, ogni opera destinata, per la prima volta, alla rappresentazione in pubblico, nella provincia, deve essere comunicata tempestivamente al prefetto, in duplice esemplare.
Qualora l'opera possa essere rappresentata, il prefetto appone il visto ai due esemplari, uno dei quali è restituito all'interessato.
Ove, invece, ritenga di dover proibire la rappresentazione, provvede, con ordinanza motivata, da comunicarsi al richiedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-128