Art. 126
RegolamentoTitolo III

Art. 126

126 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
L'autorità locale di P. S., nel concedere la licenza di cui è parola nell' della legge, deve vietare che si espongano oggetti offensivi del buon costume o che possano destare spavento o ribrezzo; deve curare che non si abusi dell'altrui credulità e che sia esclusa ogni possibilità di pericolo per gli spettatori, specialmente nella esposizione di animali feroci.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-126