Art. 124
RegolamentoTitolo III

Art. 124

124 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso all'autorità locale di P. S., almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione. L'autorità di P. S., ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall' della legge e ne informa tempestivamente il questore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-124