Art. 123
RegolamentoTitolo III

Art. 123

123 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Negli spettacoli equestri e ginnastici non sono permessi esercizi pericolosi se non siano circondati dalle dovute garanzie per il pubblico e per gli attori. Ove trattisi di esercizi ginnastici a grandi altezze, si deve collocare una rete adatta ad evitare sinistri.
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