Regolamento›Titolo III
Art. 123
123 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Negli spettacoli equestri e ginnastici non sono permessi esercizi pericolosi se non siano circondati dalle dovute garanzie per il pubblico e per gli attori.
Ove trattisi di esercizi ginnastici a grandi altezze, si deve collocare una rete adatta ad evitare sinistri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-123