Regolamento›Titolo III
Art. 119
119 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Gli esercenti mestieri ambulanti, che danno spettacoli al pubblico, devono munirsi, oltre che del certificato di iscrizione o della licenza, rispettivamente prescritti dagli della legge, anche della licenza contemplata dall' della legge stessa.
Per gli spettacoli o trattenimenti, che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall' della legge, deve essere richiesta anche la licenza a termine degli o 68 della legge medesima.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-119