Art. 119
RegolamentoTitolo III

Art. 119

119 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Gli esercenti mestieri ambulanti, che danno spettacoli al pubblico, devono munirsi, oltre che del certificato di iscrizione o della licenza, rispettivamente prescritti dagli della legge, anche della licenza contemplata dall' della legge stessa. Per gli spettacoli o trattenimenti, che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall' della legge, deve essere richiesta anche la licenza a termine degli o 68 della legge medesima.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-119