Regolamento›Titolo II
Art. 116
116 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Qualora per l'esecuzione delle disposizioni contenute negli della legge occorra una visita sopra luogo, questa è eseguita, a spese della parte richiedente o ricorrente, da uno o da tre ingegneri o periti incaricati dal prefetto o dal podestà, secondo la rispettiva competenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-116