Art. 112
RegolamentoTitolo II

Art. 112

112 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
L'obbligo dell'iscrizione nell'apposito registro di cui all' della legge incombe: a) ai portieri degli stabili rustici ed urbani, tanto se abitati dal proprietario che se dati in affitto, o disabitati; b) ai portieri o custodi degli alberghi di qualsiasi categoria, e degli esercizi pubblici in genere, anche se disabitati; dei locali di pubblico trattenimento o di pubblico spettacolo, nonché di qualsiasi negozio, anche durante l'eventuale periodo di chiusura; c) alle persone addette alla custodia interna od esterna delle fabbriche, delle officine, dei cantieri, degli opifici, dei magazzini, dei depositi, degli stabilimenti di qualsiasi specie, degli uffici e simili, anche durante l'eventuale periodo di chiusura; d) a coloro che sostituiscono il portiere, anche se persone di sua famiglia. Si considerano portieri anche coloro che, oltre a mansioni di custodia, attendono a qualsiasi altra occupazione.
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