Art. 110
RegolamentoTitolo II

Art. 110

110 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
In caso di sottrazione o distrazione di materie esplodenti da una fabbrica, da un deposito o da una rivendita, deve essere fatta immediata denunzia all'autorità di P. S. Nel caso di negligenza nella custodia o di ritardo nella denunzia, la licenza può essere revocata, senza pregiudizio delle sanzioni penali in cui il titolare possa essere incorso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-110