Regolamento›Titolo II
Art. 108
108 / 383In vigore dal 15 feb 1929
I comandanti delle navi mercantili in arrivo che hanno carico, anche parziale, di esplosivi, e quelli delle navi mercantili che devono ricevere il carico, anche parziale, di esplosivi, sotto rispettivamente tenuti, i primi a darne avviso entro 24 ore dall'entrata in porto, e i secondi almeno 24 ore, prima di ricevere il carico, alle autorità di pubblica sicurezza del porto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-108