Art. 11 · (Art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, e art. 11 R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284).
Testo unicoCapo I

Art. 11

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(Art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, e art. 11 R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284).

In vigore dal 21 mar 1929
Il tempo effettivamente trascorso in servizio nelle colonie italiane è computato, per una volta tanto, in aumento all'anzianità utile (di grado o di servizio) agli effetti dello stipendio: per intero per i primi due anni di tutto il periodo trascorso - anche ad intervalli - nelle diverse colonie; per un terzo per gli anni successivi.
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