Testo unico›Capo I
Art. 11
11 / 131(Art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, e art. 11 R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284).
In vigore dal 21 mar 1929
Il tempo effettivamente trascorso in servizio nelle colonie italiane è computato, per una volta tanto, in aumento all'anzianità utile (di grado o di servizio) agli effetti dello stipendio: per intero per i primi due anni di tutto il periodo trascorso - anche ad intervalli - nelle diverse colonie; per un terzo per gli anni successivi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-12-31;3458#art-tu-11