Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 13 dic 1928
Al prefetto di Brindisi è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, alla separazione patrimoniale e al reparto delle attività e passività fra i due Comuni predetti. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi. e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI. VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1928 - Anno VII Atti del Governo, registro 278, foglio 215. - Casati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-10-25;2524#art-3