Regolamento›Capo III
Art. 98
98 / 164In vigore dal 15 ago 1928
Gli orfani e le orfane che sono ammessi al concorso per una borsa di studio e che appartengono a famiglie, le quali non hanno mai ottenuto un posto in convitto o una borsa di studio, sono collocati nel seguente ordine:
a) orfani di ambedue i genitori;
b) orfani di padre impiegato;
c) orfani di madre impiegata.
I concorrenti appartenenti a ciascuna di dette categorie sono graduati tra di loro in ragione di merito in base alla condotta, al profitto, alla corrispondenza fra l'età e la scuola frequentata, ed in base alla condizione economica della famiglia, con preferenza agli orfani di guerra, nonché ai fanciulli e giovani appartenenti, rispettivamente, alle istituzioni dei Balilla e degli Avanguardisti, a norma degli della legge 18 luglio 1917, n. 1143, e 7 lettera c) della legge 3 aprile 1926, n. 2247.
Gli orfani e le orfane che appartengono a famiglie le quali hanno già ottenuto un posto o una borsa di studio sono collocati in graduatoria, dopo tutti gli orfani e le orfane di famiglie, che non hanno avuto alcun beneficio, e sono graduati fra di loro con le stesse norme indicate nei due commi precedenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-98