Art. 97
RegolamentoCapo III

Art. 97

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In vigore dal 15 ago 1928
Gli orfani, ai quali fu concesso il posto gratuito in convitto, possono ottenere, su istanza debitamente motivata di chi li rappresenta, la conversione del posto stesso in borsa di studio. Tale concessione deve essere approvata dal Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-97