Art. 93
RegolamentoCapo III

Art. 93

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In vigore dal 15 ago 1928
Le borse di studio sono conferite per compiere il corso degli studi elementari, medi, professionali, di istruzione superiore o di perfezionamento, per il quale sono accordate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-93