Art. 92
RegolamentoCapo II

Art. 92

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In vigore dal 15 ago 1928
Gli orfani che tengano cattiva condotta o non siano promossi alla classe superiore cessano di rimanere in convitto. Il Consiglio di amministrazione può consentire ai non promossi, per una sola volta, di ripetere la classe, se trattisi di orfani che per motivi di salute, debitamente giustificati dal capo dell'Istituto scolastico e dal rettore del convitto, non siano stati promossi al termine dell'anno scolastico, sempre quando però essi non siano in ritardo nel corso degli studi, secondo i termini fissati nel successivo del presente regolamento. Gli orfani, che abbiano già fruito della concessione di cui al comma precedente, e siano un'altra volta riprovati nel corso degli studi, debbono abbandonare il convitto entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati degli esami.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-92