Art. 87
RegolamentoCapo II

Art. 87

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In vigore dal 15 ago 1928
Gli orfani e le orfane che sono ammessi al concorso per il ricovero e che appartengono a famiglie le quali non hanno mai ottenuto un posto in convitto o una borsa di studio, sono collocati nel seguente ordine: 1° orfani di ambedue i genitori; 2° orfani di padre impiegato; 3° orfani di madre impiegata. I concorrenti di ciascuna di queste tre categorie sono graduati fra loro in ragione di merito in base alla condotta, al profitto, nonché alla corrispondenza fra l'età e la scuola frequentata, e con preferenza a quelli privi di pensione o appartenenti a famiglie con maggior numero di orfani minorenni. A parità di numero la graduatoria è determinata tenendo conto della condizione economica e dell'età degli orfani.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-87