Regolamento›Titolo IV›Capo I
Art. 82
124 / 164In vigore dal 15 ago 1928
Le domande di ammissione ai concorsi per i posti o per le borse di studio debbono essere presentate, entro il termine fissato dal bando di concorso, corredate di tutti i documenti.
Nella domanda deve essere specificato se il richiedente concorre per l'uno o per l'altro dei benefici, e quali corsi di istruzione intenda seguire.
Il Consiglio di amministrazione delibera su tali domande entro il mese di settembre.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-82