Art. 81
RegolamentoTitolo IVCapo I

Art. 81

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In vigore dal 15 ago 1928
Entro il mese di giugno di ogni anno la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera di previdenza, pubblica nella Gazzetta Ufficiale del Regno il bando dei concorsi pel conferimento delle borse di studio e dei posti gratuiti in convitti di istruzione e di educazione, in rapporto all'assegnazione di cui agli del testo unico approvato col R. decreto 26 febbraio 1928 (VI), n. 619.
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