Art. 80
RegolamentoCapo II

Art. 80

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In vigore dal 15 ago 1928
Il pagamento degli assegni vitalizi si effettua con norme analoghe a quelle in vigore pel pagamento delle pensioni degli Istituti di previdenza; esso viene eseguito a rate mensili a cominciare dal giorno 25 del mese cui le rate si riferiscono. I titoli pagati dalle sezioni di Tesoreria provinciale per conto dell'Opera di previdenza sono contabilizzati secondo le norme contenute nelle Istruzioni generali sul servizio del Tesoro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-80