Art. 79
RegolamentoCapo II

Art. 79

53 / 164
In vigore dal 15 ago 1928
Finché le deliberazioni non siano definitive, o per decorrenza di termini, o per decisione della Corte dei conti, la Direzione generale suddetta, amministratrice dell'Opera di previdenza, pagherà provvisoriamente gli assegni vitalizi sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto del beneficiario alla riscossione delle maggiori quote di assegno vitalizio che gli potessero spettare per la liquidazione definitiva, e per l'Opera di previdenza al ricupero eventuale delle quote d'assegno vitalizio pagate in più, quando l'assegno vitalizio definitivo risultasse inferiore a quello liquidato precedentemente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-79