Regolamento›Capo II
Art. 78
52 / 164In vigore dal 15 ago 1928
I ricorsi contro la liquidazione degli assegni vitalizi e contro le deliberazioni negative devono essere presentati, giusta il decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 877, direttamente alla segreteria della Corte dei conti nel termine di novanta giorni da quello in cui avviene la consegna del decreto o della deliberazione impugnata.
Questo termine decorre per la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza dalla data della deliberazione.
Il procedimento per i ricorsi si svolge colle norme stabilite dal decreto Luogotenenziale sopra citato.
Nella trattazione della causa la Direzione generale predetta può farsi rappresentare dalla Regia avvocatura generale erariale, come le altre Amministrazioni dello Stato, o da un suo funzionario.
I ricorsi si avranno per abbandonati nei casi e termini stabiliti dalla legge 26 maggio 1887, n. 4504.
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