Regolamento›Capo II
Art. 77
51 / 164In vigore dal 15 ago 1928
Quando il Consiglio d'amministrazione non accolga in tutto o in parte la domanda di assegno vitalizio, un estratto della relativa deliberazione motivata viene notificato all'interessato nel modo e con le formalità indicate nell'articolo precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-77