Art. 77
RegolamentoCapo II

Art. 77

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In vigore dal 15 ago 1928
Quando il Consiglio d'amministrazione non accolga in tutto o in parte la domanda di assegno vitalizio, un estratto della relativa deliberazione motivata viene notificato all'interessato nel modo e con le formalità indicate nell'articolo precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-77