Art. 75
RegolamentoCapo II

Art. 75

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In vigore dal 15 ago 1928
Gli assegni vitalizi sono liquidati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera di previdenza, e deliberati dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza in base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione. Sono invece sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-75