Art. 74
RegolamentoCapo II

Art. 74

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In vigore dal 15 ago 1928
Quando venga a risultare che i congiunti dell'iscritto indicati negli del testo unico abbiano conseguito il godimento di altri assegni a carico degli enti indicati nell' del testo unico medesimo, l'assegno vitalizio concesso dall'Opera di previdenza viene sospeso finché dura il godimento di tali assegni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-74