Regolamento›Capo II
Art. 73
47 / 164In vigore dal 15 ago 1928
L'iscritto divenuto inabile al servizio civile in dipendenza della guerra, se è provvisto di pensione, non può liquidare l'assegno vitalizio. Qualora questo fosse già stato conferito, se ne deve effettuare il ricupero con le norme fissate al riguardo per gli acconti sulle pensioni dello Stato, e se ne fa poscia il relativo versamento all'Opera di previdenza.
Nessun onere può gravare sull'Opera di previdenza a causa della liquidazione della pensione di guerra agli iscritti o ai loro superstiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-73