Regolamento›Capo II
Art. 69
43 / 164In vigore dal 15 ago 1928
Se, a giudizio della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera di previdenza, la inabilità non risulti in modo certo dal certificato medico inviato, il richiedente deve sottoporsi a visita di un medico militare in attività di servizio anticipandone le spese; queste gli saranno rimborsate se otterrà l'assegno vitalizio.
Da tale visita sono dispensati i superstiti che abbiano superato l'età di anni 60.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-69