Art. 68
RegolamentoCapo II

Art. 68

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In vigore dal 15 ago 1928
I fratelli e le sorelle si presumono inabili al lavoro sino a quando non abbiano compiuto i 14 anni. Dopo tale data per ottenere la continuazione dell'assegno vitalizio debbono provare di essere nelle condizioni di cui al precedente .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-68