Regolamento›Capo II
Art. 66
40 / 164In vigore dal 15 ago 1928
Il reparto dell'assegno vitalizio fra vedova ed orfani viene eseguito con le norme dell' del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, per gli assegni con decorrenza dal 1923.
Per gli assegni con decorrenza dal 1924, quando vi siano orfani di precedente matrimonio dell'iscritto, o quando per qualunque causa la vedova non abbia la rappresentanza legale di tutti i figli avuti dal matrimonio con l'iscritto, l'assegno vitalizio, compreso l'aumento per gli orfani, è ripartito nel modo seguente:
il 40 per cento spetta alla vedova ed il rimanente è diviso in parti uguali fra tutti gli orfani.
L'assegno vitalizio è diviso in parti uguali a ciascuno degli orfani di entrambi i genitori o a ciascuno dei fratelli, quando si debba ripartire fra i compartecipi.
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