Regolamento›Capo II
Art. 65
39 / 164In vigore dal 15 ago 1928
Nella liquidazione degli assegni vitalizi spettanti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1923, il servizio valutabile è quello che, in base alle leggi sulle pensioni, era ritenuto valido per determinare la misura della pensione alla data di decorrenza dell'assegno medesimo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-65