Regolamento›Capo II
Art. 64
38 / 164In vigore dal 15 ago 1928
Nelle liquidazioni degli assegni vitalizi spettanti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1923, l'annualità vitalizia corrispondente all'indennità percepita dalla vedova con figli è quella che si ottiene dalla trasformazione dell'indennità in annualità vitalizia a favore della sola vedova, in base alle tabelle approvate con R. decreto 27 maggio 1920, n. 759.
Le annualità vitalizie corrispondenti alle aliquote di indennità percepite dagli orfani, si ottengono trasformando le singole aliquote di indennità in annualità riferibili a ciascun orfano, in base alle tabelle suddette, e si detraggono rispettivamente per ciascun orfano sino a che permanga il diritto ad ognuno di essi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-64