Art. 60
RegolamentoCapo II

Art. 60

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In vigore dal 15 ago 1928
Qualora dal computo degli anni di servizio risulti liquidabile all'iscritto un assegno inferiore a quello spettante alla vedova in base all' del suddetto testo unico, l'assegno stesso dovrà in tal caso essere elevato alla misura pari a quella risultante a favore della vedova secondo lo stipendio goduto dal marito in relazione alla tabella A annessa al testo unico medesimo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-60