Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 56
121 / 164In vigore dal 15 ago 1928
Quando si verifichi l'assenza prevista dal libro primo, titolo III, del Codice civile, le persone di famiglia dell'iscritto, per conseguire temporaneamente l'assegno vitalizio che loro sarebbe spettato nel caso della di lui morte, debbono presentare i documenti di cui agli articoli precedenti.
In luogo dell'atto di morte deve presentarsi copia autentica della sentenza, divenuta esecutoria, pronunziata dal competente tribunale ai termini degli del Codice civile, con la quale fu dichiarata l'assenza.
Qualora successivamente fosse constatata la morte, deve presentarsi una nuova istanza per il conseguimento dell'assegno vitalizio definitivo, unendo alla medesima copia dell'atto di morte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-56