Art. 52
RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 52

117 / 164
In vigore dal 15 ago 1928
Le orfane nubili ultra quarantenni, e quelle già vedove alla data di cessazione dal servizio dell'iscritto con età superiore ai 40 anni, purchè siano nullatenenti e siano vissute a carico dell'iscritto negli ultimi due anni precedenti la cessazione dal servizio, debbono inviare la domanda con a corredo l'atto di matrimonio e quelli di morte dei genitori, l'atto di nascita di esse richiedenti, il certificato di stato libero e il certificato municipale di notorietà redatto nel modo indicato al precedente . Se la richiedente è vedova, occorre aggiungere l'atto di matrimonio e quello di morte del marito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-52