Art. 5
RegolamentoTitolo I

Art. 5

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In vigore dal 15 ago 1928
La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, nelle situazioni contabili da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nella relazione annuale alla Commissione di vigilanza, fa risultare distintamente la situazione dell'Opera di previdenza e tutto ciò che si riferisce alla sua gestione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-5