Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 48
113 / 164In vigore dal 15 ago 1928
Per ottenere l'assegno vitalizio gli aventi diritto debbono inviare direttamente, o per mezzo dell'Amministrazione alla quale apparteneva l'iscritto, apposita domanda alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera di previdenza, corredandola dei relativi documenti a seconda dei casi previsti negli a 55 del presente regolamento.
Nell'istanza si debbono indicare: le generalità e la qualifica dell'iscritto, l'Amministrazione alla quale apparteneva, l'indirizzo preciso del richiedente o del rappresentante legale.
L'istanza e tutti i documenti sono esenti dalle tasse di bollo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-48