Art. 46
RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 46

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In vigore dal 15 ago 1928
L'assegno vitalizio a favore delle persone di famiglia dell'iscritto viene conferito nell'ordine di precedenza stabilito dagli del testo unico approvato col R. decreto 26 febbraio 1928 (VI), n. 619. I superstiti dell'iscritto menzionati in ciascuno degli articoli predetti possono domandare l'assegno vitalizio, quando non abbiano diritto a pensione, e quando coloro che li precedono, secondo l'ordine di parentela indicato negli articoli stessi, non posseggano i requisiti richiesti per ottenere la pensione o l'assegno vitalizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-46