Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 45
110 / 164In vigore dal 15 ago 1928
L'iscritto dispensato dal servizio per infermità o per età avanzata senza diritto a pensione deve inviare, oltre l'istanza, l'atto di nascita e il decreto col quale eventualmente la Corte dei conti gli ha liquidata l'indennità per una volta tanto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-45