Art. 45
RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 45

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In vigore dal 15 ago 1928
L'iscritto dispensato dal servizio per infermità o per età avanzata senza diritto a pensione deve inviare, oltre l'istanza, l'atto di nascita e il decreto col quale eventualmente la Corte dei conti gli ha liquidata l'indennità per una volta tanto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-45