Art. 41
RegolamentoCapo III

Art. 41

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In vigore dal 15 ago 1928
Entro il 10 luglio e il 10 gennaio di ogni anno, le Amministrazioni indicate nel precedente devono trasmettere alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza l'elenco del personale iscritto all'Opera di previdenza, con l'indicazione degli stipendi corrisposti nel semestre scaduto, delle somme versate in Tesoreria per conto dell'Opera e della quietanza di contabilità speciale rilasciata a loro favore. Nei casi di eliminazione di funzionari, occorre indicare la data, nonché la causale della cessazione dal servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-41