Regolamento›Capo III
Art. 40
88 / 164In vigore dal 15 ago 1928
I contributi dovuti dal personale dipendente dal Senato del Regno, dalla Camera dei deputati, dal Ministero della Real Casa, dalle Regie scuole menzionate negli del testo unico, dal Fondo per il culto, dagli Economati dei benefici vacanti, dalle Amministrazioni del dazio consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, devono essere versati semestralmente non oltre il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, a cura delle rispettive Amministrazioni, alla Regia tesoreria provinciale, previo ritiro della relativa quietanza di contabilità speciale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-40