Art. 39
RegolamentoCapo III

Art. 39

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In vigore dal 15 ago 1928
Le ragionerie delle Amministrazioni centrali trasmettono annualmente alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera di previdenza, dopo la chiusura dell'esercizio finanziario, la dimostrazione delle somme dovute all'Opera medesima sulle spese accertate col rendiconto consuntivo indicandovi, in corrispondenza di quelle versate a tale titolo sugli stanziamenti di bilancio, le compensazioni effettuate secondo la norma contenuta nel precedente e le somme che eventualmente risultino anticipate in conto dell'esercizio successivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-39