Regolamento›Capo II
Art. 30
30 / 164In vigore dal 15 ago 1928
Sino a tutto l'anno 1928 il personale iscritto all'Opera di previdenza in virtù dell' del citato testo unico paga il contributo del 0.70 per cento sullo stipendio e sulle competenze utili a pensione, e del 2 per cento sulle competenze e sugli assegni diversi, caro viveri escluso, con decorrenza dal 1° gennaio 1922 o dalla data successiva di iscrizione.
Dal 1° gennaio 1929 in poi sarà invece dovuto il contributo unico di L. 1.40 per cento sul solo stipendio in applicazione del precedente , comma 2°, del presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-30