Art. 3
RegolamentoTitolo I

Art. 3

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In vigore dal 15 ago 1928
Il bilancio di previsione delle spese di amministrazione viene compilato annualmente, nel mese di ottobre, dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e sottoposto alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, nonché all'avviso della Commissione parlamentare di vigilanza sull'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e quindi all'approvazione del Ministro per le finanze. Con le stesse formalità si provvede alle varianti che si renda necessario di apportare al bilancio predetto, nel corso dell'esercizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-3